ITAlian Heart Failure Association

Statuto

STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE E SEDE DELLA SOCIETA’

È costituita un’associazione a norma dell’art. 36 c.c., denominata ITAHFA – the Italian Heart Failure Association, con sede presso l’Azienza Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.

L’associazione, che non ha fini di lucro, si pone come scopo il perseguimento di finalità scientifiche.

 

Art.2- SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:

  • promuovere una politica pubblica atta a migliorare le cure dei cittadini affetti da scompenso cardiaco o a rischio di averlo, a ridurre l’incidenza e la prevalenza nella popolazione e il numero delle morti, a migliorare la qualità di vita dei pazienti, a consentire quanto più possibile una gestione extraospedaliera del paziente, in sicurezza e grazie a moderne tecnologie.
  • promuovere la consapevolezza da parte degli operatori sanitari, su tutti gli aspetti dello scompenso cardiaco, attraverso un coinvolgimento multidisciplinare e multiprofessionale.
  • promuovere la formazione dei Professionisti attraverso:
    • messa a punto di pacchetti di formazione, informazione e aggiornamento, anche di tipo ECM
    • sviluppo, promozione e coordinamento di programmi di insegnamento nazionali e internazionali, anche attraverso la collaborazione con altre Società Scientifiche
    • armonizzazione sul territorio nazionale della gestione del paziente con scompenso cardiaco, attraverso la realizzazione di linee guida, protocolli e programmi inerenti la specifica patologia
    • promozione della ricerca, attraverso il coordinamento di progetti multicentrici nazionali e la partecipazione a progetti multicentrici internazionali
    • supporto, partecipazione e promozione del programma di una conferenza nazionale sullo scompenso cardiaco, come congresso nazionale ITAHFA
    • supporto a riunioni scientifiche, anche a carattere locale, promuovendo all’occorrenza, la raccolta di fondi finalizzati all’esecuzione delle attività suddette
    • promozione della partecipazione italiana a iniziative a carattere internazionale
    • proposizione e supporto ad iniziative editoriali e culturali, rivolte alla classe medica e non
    • collaborazione in tema di ricerca e gestione socio-sanitaria della patologia cerebrovascolare con Enti e Organismi Pubblici, quali Ministero della Salute, Regioni, Province, Aziende Sanitarie, Università, Fondazioni, Enti di Ricerca e altro
    • promuovere iniziative culturali in tema di innovazione e formazione che sono le due parole chiave, sulle quali si fondano programmi professionali moderni, soprattutto in una materia ad alta specializzazione e in progressiva rapida evoluzione, come le varie professioni in Sanità
    • utilizzare metodologie innovative, tecnologicamente evolute e ad alto impatto, quali le moderne tecniche didattiche basate sui sistemi di simulazione, sistema di “training” totalmente interattivo, basato sull’uso di mezzi formativi ed educazionali innovativi, inseriti nel contesto di uno scenario clinico assolutamente realistico
    • Avvalersi di sistemi sia di macro, sia di micro-simulazione, sia di sistemi di “realtà virtuale” e di “realtà aumentata”

Inoltre, negli scopi della associazione si afferma espressamente la totale esclusione di finalità di tipo sindacale e l’intenzione di non esercizio e/o partecipazione ad attività imprenditoriali.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

Art.3 – SOCI, ASSOCIATI E PARTECIPANTI DELLA ASSOCIAZIONEPossono entrare nell’organizzazione come soci Medici, Infermieri Professionali, Ingegneri, Bioingegneri, Tecnici Specializzati, Esperti nella Formazione e tutte le altre Figure Professionali di ambito Sanitario e Parasanitario che abbiamo dimostrato competenza e grande interesse nella specifica patologia e/o nei suoi correlati. Inoltre, l’ammissione a Socio avviene senza limitazioni razziali o religiose, né sulla base di alcuna discriminante personale o in relazione al luogo di lavoro. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.

Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa (qualora sia stata stabilita) per almeno due anni;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art.4 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

  • Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Vicepresidente del Cosiglio Direttivo:
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art.5 – SOCI COSTITUTIVI

Sono definiti soci costitutivi coloro che hanno avuto l’idea di creare l’associazione qui di seguito elencati:

  • Gian Franco Gensini
  • Giuseppe Rosano
  • Massimo Fini
  • Maurizio Volterrani
  • Edoardo Gronda
  • Carlo Nozzoli
  • Alessandro Mugelli
  • Augusto Zaninelli

 

Art.6 – SOSTENITORI

Sono sostenitori ufficiali dell’associazione Aziende, Persone, Istituti Organismi che contribuiscono al sostegno economico delle attività dell’associazione attraverso il versamento di una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I sostenitori hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto. In pubblicazioni ordinarie o straordinarie saranno citati nella Lista dei Sostenitori. È dovere dei sostenitori il puntuale versamento dei contributi concordati.

Art.7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci. L’ammissione a Socio è deliberata, su domanda scritta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo. L’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in Sua mancanza dal Vicepresidente o da altro socio designato dalla stessa Assemblea.

È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci.

Le modifiche statutarie sono demandate unicamente alla Assemblea dei Soci.

La convocazione della Assemblea dei Soci, ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima anche tramite posta elettronica; la stessa assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, ed in seconda convocazione da tenersi un’ora almeno dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti al voto.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo: in caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il più anziano;
  • eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

 

Art. 8 – AMMINISTRAZIONE

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, al quale è demandata l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione.

 

Art. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da nove/tredici componenti, tutti nominati dall’Assemblea dei Soci, che su proposta del Consiglio Direttivo uscente, indica il numero di componenti per il triennio successivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche sociali rimangono in essere per la durata di tre anni e possono essere rinnovate, con eccezione per il Presidente, che deve essere avvicendato al termine dell’incarico dal Vicepresidente e per il Tesoriere che rimane in carica per due mandati con possibilità di rielezione.

Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente; il Vicepresidente, il Past President, il Segretario, il Tesoriere e altri da 6 membri effettivi.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall’Assemblea dei soci.

 

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente;
  • eleggere il Vicepresidente
  • nominare il segretario;
  • nominare il Tesoriere;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

Art.11 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea dei Soci vengono presieduti dal Consigliere più anziano.

 

Art. 12 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente, dopo il triennio, assumerà la carica di Presidente di tale organo sociale.

 

Art 13 – SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

 

Art 14 – TESORIERE

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l’anno solare;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

 

Art. 15 – IL PAST PRESIDENT

Il Presidente uscente assume la carica di Past President. Il Past President fa parte del Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni e collabora alla realizzazione delle attività del suddetto Consiglio.

 

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dal Codice civile
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

 

Art.17 – DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 18 – RILEVANZA DI CARATTERE NAZIONALE

L’Associazione è una organizzazione a rilevanza nazionale, per cui va prevista, nel futuro, l’apertura di sedi regionali. I Responsabili di ogni sede regionale (Coordinatori Regionali) vengono designati dal Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo. La definizione del regolamento delle sedi regionali, l’attribuzione di compiti ordinari e straordinari e la verifica delle attività, viene delegata al Presidente.

 

Art.19 – PATRIMONIO

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • introiti derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Segretario.
 

Art.20 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art. 21 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

Art. 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

 

Art. 23 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina del liquidatore.

 

Art.24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.